La legge sulle attività a rischio
Attività sportive a rischio su fiumi e torrenti sono soggette alla legge sulle attività a rischio. Le disposizioni di legge devono essere osservate.
Comunicati stampa
Entra in vigore la legge sulle attività a rischio
Il primo gennaio prossimo entra in vigore la nova legge sulle attività a rischio. Chi le offre a titolo professionale deve disporre di un’apposita autorizzazione.
Covid-19: allentamento delle misure nel settore delle attività a rischio
Con la decisione del Consiglio federale del 29 aprile 2020, nel settore dello sport possono è possibile allentare le misure di protezione a partire dall'11 maggio 2020. Questo significa che a partire da questa data tutte le attività all'aperto potranno essere nuovamente svolte in conformità con la legislazione sulle attività a rischio.
Registro delle autorizzazioni
In questa banca dati centralizzata sono riportati tutti gli offerenti che dispongono di un’autorizzazione ai sensi della legislazione in materia di attività a rischio.
Certificazione degli offerenti
Per poter offrire a titolo professionale attività di canyoning, rafting in acque vive a partire dal grado di difficoltà III e bungee jumping, le ditte devono disporre di un’autorizzazione ai sensi della legislazione sulle attività a rischio.
Basi legali
Basi legali per lo svolgimento di attività sportive a rischio (canyoning, river-rafting, bungee-Jumping). Le attività sono soggette all’obbligo di autorizzazione.
Promemoria e collegamenti in rete
Di seguito trova le scale di difficoltà del Club Alpino Svizzero CAS citate nell'ordinanza sulle attività a rischio e informazioni relative agli attestati federali professionali rilasciati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI. I link indicati di seguito vogliono facilitare la ricerca di federazioni, organizzazioni e imprese.
FAQ sulle attività a rischio
Ufficio federale dello sport UFSPO
Stefanie Mägert
Hauptstrasse 247
2532 Macolin